Sabato 5 aprile 2003 fu costituito il Collegio dei Professori e Ricercatori di ruolo di Psicologia Clinica delle Università Italiane con lo scopo di tutelare la specificità della Psicologia Clinica e le sue aree di pertinenza. La Psicologia Clinica è caratterizzata da una pluralità di modelli, di metodi e di tecniche, ciascuno con una sua propria ragione storica, cui sottende come comune denominatore, indispensabile e centrale, un’attività clinica, sia essa rivolta al singolo, ai gruppi, ai collettivi. L’attività clinica è a sua volta la matrice dell’indagine scientifica della Psicologia Clinica e della configurazione dei suoi oggetti di studio.
1. Definizione
La psicologia clinica è un settore della psicologia i cui obbiettivi sono la spiegazione, la comprensione, l’interpretazione e la riorganizzazione dei processi mentali disfunzionali o patologici, individuali e interpersonali, unitamente ai loro correlati comportamentali e psicobiologici. La psicologia clinica è identificabile con le metodiche psicologiche volte alla consulenza, diagnosi, terapia o comunque di intervento sulla struttura e organizzazione psicologica individuale e di gruppo, nei suoi aspetti problematici, di sofferenza e di disadattamento e nei suoi riflessi interpersonali, sociali e psicosomatici. La psicologia clinica è altresì finalizzata agli interventi atti a promuovere le condizioni di benessere socio-psico-biologico e i relativi comportamenti, anche preventivi, nelle diverse situazioni cliniche e ambientali. La psicoterapia nelle sue differenti strategie e metodiche costituisce l’ambito applicativo che più caratterizza la psicologia clinica, come punto di massima convergenza tra domanda, conoscenze psicologiche disponibili, fenomeni indagati e metodi utilizzabili.
2. Ambiti di pertinenza
Appartengono a questo settore gli ambiti di ricerca e d’insegnamento identificati a livello nazionale e internazionale e condivisi dal Collegio dei docenti di psicologia clinica delle Università italiane. Le aree di ricerca e di intervento clinico del settore sono altresì identificabili con le seguenti competenze, di seguito denominate come: 1. Psicologia clinica, 2. Metodi e tecniche per la ricerca in psicologia clinica, 3. Psicopatologia, 4. Neuropsicologia clinica, 5. Psicofisiologia clinica, 6. Psicosomatica, 7. Psicologia delle dipendenze, 8. Psicologia clinica forense, 9. Psicosessuologia, 10. Psicologia della salute, 11.Psicologia ospedaliera, 12. Psicologia della riabilitazione, 13. Psicoterapia.
3. Obiettivi
La psicologia clinica è uno specifico ambito di competenze finalizzato alla ricerca e all’intervento per la valutazione e la prevenzione, il trattamento e la cura di stati mentali e di sistemi disfunzionali o patologici, nonché al miglioramento ottimale delle condizioni comportamentali e biologiche dipendenti da variabili psicologiche soggettive, situazionali e sistemiche. La psicologia clinica configura i suoi ‘oggetti’ di studio e di intervento nei processi che possono limitare o disturbare anche gravemente le capacità di adattamento intrapsichico, interpersonale o di gruppo, generando situazioni di disagio, di sofferenza e di devianza. Lo studio e l’intervento sul ‘caso’, ovvero la persona e i suoi contesti interattivi, costituiscono l’ambito elettivo della psicologia clinica.
4. Criteri scientifici
La psicologia clinica è una disciplina scientifica che mira al controllo e alla falsificazione dei propri asserti, mediante criteri propri sia delle scienze della natura che delle scienze della cultura, impiegando in modo pertinente sia metodi sperimentali ed empirici, sia semiologici e storico-ermeneutici. La legittimità e pertinenza dei criteri usati e dei metodi è data dal tipo di configurazione dei processi studiati.
5. Modelli
La tradizione di ricerca ed intervento della psicologia clinica è proficuamente alimentata da una pluralità di modelli. Tali modelli sono guidati da differenti presupposti epistemologici e teorico-metodologici, e connotati da irrinunciabili differenze nelle strategie cliniche e di ricerca, peraltro in costante evoluzione scientifica e culturale.
6. Metodi
Le metodiche della psicologia clinica sono codificate da protocolli operativi, riconosciuti e legittimati dalle diverse tradizioni di studio, di ricerca e di applicazione clinica. I differenti procedimenti diagnostici, valutativi, e di terapia, pur utilizzando anche metodiche psicobiologiche o socio-psicologiche, si qualificano come ‘psicologici’ in virtù dei mezzi impiegati e degli effetti perseguiti. Tra le metodiche presenti nella Psicologia Clinica assume particolare rilevanza, come strumento d’intervento, il sistema soggettivo dello psicologo clinico. Sistema emotivo, cognitivo e relazionale costruito attraverso la formazione specifica e l’attività clinica.
7. Autonomia e settori disciplinari limitrofi
La psicologia clinica è caratterizzata da contiguità e rapporti interdisciplinari con altri settori scientifici e professionali. Tali contiguità riguardano a vario titolo alcuni settori della medicina, tra cui la neurologia e la psichiatria, delle scienze sociali, tra cui la sociologia e l’antropologia culturale e altre discipline storiche, filosofiche e pedagogiche attinenti al comportamento umano. Nonostante queste contiguità, la psicologia clinica mantiene una sua autonoma caratterizzazione di ricerca, di metodo e di assunti metateorici, per cui le sue competenze e pratiche operative non sono di pertinenza dei settori limitrofi, né di altre discipline psicologiche non finalizzate alla pratica clinica diretta.
Art. 1 - Costituzione
E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “Collegio dei professori universitari e dei ricercatori di Psicologia Clinica delle Università Italiane" (di seguito "l'Associazione"). L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. La sede legale dell'Associazione è presso la sede Universitaria del Segretario.
Art. 2 - Scopo
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, nel pieno rispetto dell’autonomia degli Atenei, lo sviluppo scientifico, culturale, formativo e operativo della Psicologia Clinica e di tutelarne la specificità, in ambito universitario, nelle istituzioni pubbliche, assistenziali, sociali, sanitarie, nonché nelle strutture formative riconosciute. L'Associazione si propone di delineare, sostenere, garantire le prerogative culturali, scientifiche, deontologiche ed etiche attinenti al ruolo professionale dello psicologo clinico. L'Associazione può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento dello scopo.
Art. 3 - Patrimonio ed entrate dell’Associazione
L’Associazione trae i mezzi per il perseguimento dei propri scopi:
- dalle quote associative versate dai soci;
- dalle erogazioni liberali effettuate da soci, da altre persone fisiche e da persone giuridiche a favore dell’Associazione;
- da lasciti testamentari;
- da contributi di Enti pubblici;
- da entrate provenienti da raccolte fondi con carattere occasionale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’importo della quota associativa. La quota associativa, le erogazioni liberali e i contributi ricevuti dall’Associazione non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell’Associazione.
Art. 4 - Soci dell'Associazione e rapporto associativo
Possono divenire soci dell'Associazione i professori e i ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di Psicologia Clinica (attualmente M-PSI/08). Sono soci ordinari dell'associazione i professori e i ricercatori di ruolo inquadrati nel settore disciplinare Psicologia Clinica che ne facciano richiesta al consiglio direttivo. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. Il rapporto associativo non può avere durata temporanea predeterminata. Coloro che vogliono diventare soci devono presentare la domanda di ammissione al Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, e comunica per iscritto la risposta al richiedente. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, la domanda si intende accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- partecipare all’Assemblea dei Soci;
- votare l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico previsionale, sull'approvazione delle proposte di modifica dello statuto, sull'elezione degli organi sociali, e su ogni altra materia riservata dal presente statuto all’Assemblea;
- eleggere liberamente ed essere liberamente eletti alle cariche sociali;
- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dal rapporto associativo.
I soci hanno l’obbligo di:
- rispettare le norme del presente statuto e del regolamento;
- versare le quote associative nell’importo, quando dovute, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Estinzione del rapporto associativo
Il rapporto associativo può estinguersi per le seguenti cause: 1. recesso, sempre ammesso; 2. esclusione del socio, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo in caso di: - mancato pagamento della quota associativa - grave violazione delle norme del presente statuto e del regolamento - indegnità. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed ha efficacia immediata. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed è efficace dal giorno in cui è comunicato al socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro trenta giorni dalla ricezione, il socio può ricorrere contro il provvedimento appellandosi al Collegio dei Probiviri; il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento fino alla decisione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri delibera secondo quanto previsto dall'art. 13. I soci che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 - Assemblea dei Soci: convocazione e funzionamento
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Le delibere assembleari vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai singoli soci assenti o dissenzienti, entro tre mesi dalla deliberazione, con ricorso dinanzi al Collegio dei probiviri, che delibera secondo quanto previsto dall'art. 13. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata e riunirsi entro il 30 aprile o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico previsionale. L’Assemblea può essere convocata presso una delle diverse sedi universitarie italiane. Se il Consiglio Direttivo non provvede, l'Assemblea viene convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta 1/3 dei soci o 1/2 dei Consiglieri, in tal caso può essere convocata presso una delle diverse sedi universitarie italiane o per via telematica. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che può essere fatto anche mediante posta elettronica previo assenso del socio, deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo dei soci. Ogni socio dell’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio. Ad ogni socio non possono essere attribuite più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (anche per via telematica). Per l’approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Con riferimento alle delibere di approvazione dei Regolamenti, di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, può essere disposta una terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente 1/3 dei soci, e le delibere sono validamente assunte se approvate dai 2/3 dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.
Art. 9 - Assemblea dei Soci: attribuzioni
L'Assemblea:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- definisce gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione;
- delibera su ogni altra materia posta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art. 10 – Consiglio direttivo: composizione e funzionamento
Il Consiglio direttivo è costituito da 5 soci che vengono eletti dall’Assemblea in votazione segreta. Ogni Socio può esprimere 5 preferenze. Il Consiglio direttivo, entro un mese dall’elezione, deve esplicitare le linee programmatiche ricevute dall’Assemblea attraverso un documento che verrà inviato a tutti i Soci. Il mandato del Consiglio direttivo dura 3 anni. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Tutti i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di voto e le delibere vengono prese a maggioranza. I Consiglieri devono essere Soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica di Consigliere e viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo viene nominato il primo dei non eletti. Il consigliere nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri, dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione – fatta anche attraverso posta elettronica previo assenso del Consigliere – deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai Consiglieri intervenuti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza assoluta.
Art. 11 - Consiglio direttivo: attribuzioni
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e il compimento di tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati da questo statuto alla competenza dell’Assemblea;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- la predisposizione annuale del conto economico previsionale e del bilancio consuntivo;
- l’elezione del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o talune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri, o ad un Comitato esecutivo composto da propri membri.
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto, per un mandato di tre anni, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, e, con i più ampi poteri di delega, esegue le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre soci. L’incarico di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo. I Probiviri, su richiesta di un associato o di un qualsiasi organo dell’Associazione, hanno il compito di decidere, entro un termine congruo e secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l’applicazione o l’interpretazione di norme del presente statuto e dei regolamenti dell’Associazione. La decisione dei Probiviri deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.
Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre soci. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio; riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. A questo fine il Consiglio Direttivo deve comunicare al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio, con la Relazione ed i documenti giustificativi, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea che deve discuterlo.
Art. 15 - Libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro dei Soci. I libri dell’Associazione sono visibili ai soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 16 - Bilancio consuntivo e conto economico previsionale
Gli esercizi dell’Associazione cominciano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con riferimento ad ogni esercizio l'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio direttivo predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il conto economico previsionale per l'esercizio successivo, ed entro il 31 marzo predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il conto economico previsionale ed il bilancio consuntivo sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione. E’ vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse.
Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e si rinvia al Regolamento che deve essere redatto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea entro 180 giorni dalla costituzione dell’Associazione.
Art.1 Nell’ambito dei suoi scopi statutari, il Collegio si propone di tutelare la specificità della Psicologia Clinica e le sue delimitazioni dai settori scientifico disciplinari contigui e/o affini.
Art.2 La Psicologia Clinica è caratterizzata da una pluralità di modelli, di metodi e di tecniche, ciascuno con una sua propria ragione storica, cui sottende come comune denominatore, indispensabile e centrale, un’attività clinica, sia essa rivolta al singolo, ai gruppi, ai collettivi.
Art.3 L’attività clinica è la matrice dell’indagine scientifica della Psicologia Clinica e della configurazione dei suoi oggetti di studio. La ricerca scientifica si qualifica in funzione della sua rilevanza applicativa. Definizione più articolata dell’ambito di pertinenza disciplinare denominato Psicologia Clinica è riportato nell’appendice n. 1 che è parte integrante del presente Regolamento.
Art.4 La Psicologia Clinica implica una clinica essenzialmente psicologica, che si differenzia dalla clinica di tipo medico. Gli interventi clinici si configurano come metodiche atte a modificare stati mentali, schemi di comportamento e sistemi di relazione. Variamente denominate, le metodiche della Psicologia Clinica, hanno il fine di realizzare migliori condizioni funzionali e adattative, lungo la processualità del “caso singolo”, sia esso costituito da uno o più individui, in situazioni di gruppo e/o istituzionali. Occupano posizione centrale in tale attività le psicoterapie propriamente dette.
Art.5 Gli ambiti di intervento della Psicologia Clinica riguardano una molteplicità di situazioni problematiche, rilevanti sul piano personale e/o sociale, in cui la psicopatologia si costituisce come una, ma non esclusiva, indicazione accanto alle situazioni di disagio, comunque evidenziate, e alle aspirazioni personali e sociali al cambiamento.
Art.6 Il Collegio, nella propria autonomia di indirizzo e di programmi, si propone di collaborare, ove necessiti, con gli altri organismi rappresentativi della Psicologia. (Collegio dei docenti di discipline psicologiche nelle Scuole Mediche, Consulta della Psicologia Accademica, Associazione Italiana di Psicologia, o altre forme associative).
Art.7 Il Collegio, pur centrato sull’attività scientifica, didattica e clinica degli psicologi inquadrati nel settore scientifico-disciplinare universitario, non può prescindere dal tenere in considerazione la più generale professionalità di tutti gli psicologi clinici operanti al di fuori dell’Università, dalla quale essi sono formati e legittimati. Pertanto, in armonia con l’Ordine degli Psicologi (e in particolare per quanto concerne l’Elenco degli Psicoterapeuti), collabora a realizzare la specifica competenza professionale.
Art.8 Il Presidente e il Consiglio sono investiti delle responsabilità attuative di quanto indicato nei precedenti articoli e ne debbono rendere conto ai Soci.
Art.9 Possono essere soci del Collegio Ricercatori a tempo determinato e gli Assistenti del ruolo a esaurimento.
Art.10 Il Consiglio realizza i suoi fini statutari – anche su proposte di singoli soci – costituendo Commissioni per l’approfondimento di temi rilevanti. Ogni Commissione richiede al suo interno un coordinatore, elabora un programma degli obiettivi, riferisce sull’andamento dei lavori almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo. In prima istanza il Consiglio, in funzione del programma, indicherà i temi salienti che verranno gestiti dalle Commissioni.
Art.11 Il Consiglio realizza i suoi fini statutari – attraverso il coinvolgimento dei soci disponibili – costituendo Commissioni, anche su proposta di singoli soci, per l’approfondimento di temi rilevanti. Ogni Commissione designa al suo interno un coordinatore, elabora un programma degli obiettivi, riferisce sull’andamento dei lavori almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo. In prima istanza il Consiglio, in funzione del programma, indicherà i temi salienti che verranno gestiti dalle Commissioni.
Art.12 Nelle elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio, in regola col pagamento della quota, dispone da 1 a 5 voti e pertanto può segnalare sulla scheda fino a cinque nominativi. Per i probiviri dispone da 1 a 3 voti e pertanto può segnalare sulla scheda fino a tre nominativi. Risultano eletti quei candidati che riscuotono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l’anzianità di ruolo.
Art.13 Coloro che si candidano in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, sono tenuti a presentare un programma scritto.
Art.14 Il Collegio dei Probiviri, oltre che essere preposto a gestire le controversie insorte, offre la sua consulenza sui temi indicati dal Consiglio.